{"id":2003,"date":"2018-07-02T12:58:44","date_gmt":"2018-07-02T10:58:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.traghetti.com\/blog\/?p=2003"},"modified":"2025-09-22T13:01:12","modified_gmt":"2025-09-22T11:01:12","slug":"quali-documenti-didentita-per-i-viaggi-in-traghetto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.traghetti.com\/blog\/quali-documenti-didentita-per-i-viaggi-in-traghetto\/","title":{"rendered":"QUALI DOCUMENTI D&#8217;IDENTITA&#8217; PER I VIAGGI IN TRAGHETTO?"},"content":{"rendered":"<p>l documenti d&#8217;identit\u00e0 sono importanti ed <strong>essenziali per accedere ai traghetti<\/strong> anche nelle tratte nazionali. Sin dal 2016 sono stati rafforzati i controlli ai porti da parte del personale addetto all&#8217;imbarco e delle Polizia o esercito che oltre a controllare la validit\u00e0 del biglietto per accedere all&#8217;area portuale, hanno il compito di verificare i documenti d&#8217;identit\u00e0 dei passeggeri che dovranno imbarcare.<\/p>\n<p>Qualora si sia sprovvisti di un documento d&#8217;identificazione (<strong>passaporto o carta d&#8217;identit\u00e0 validi<\/strong> per l&#8217;espatrio per l&#8217;estero e <strong>patente<\/strong> anch&#8217;essa in corso di validit\u00e0 ma <strong>solo per l&#8217;Italia<\/strong>) non verrete imbarcati rischiando di perdere\u00a0 il biglietto e il relativo importo in quanto non in regola con le regolamentazione previste dalle Autorit\u00e0 per l&#8217;imbarco.<\/p>\n<p>Ricordiamo che la <strong>tessera Sanitaria<\/strong>, il <strong>codice fiscale\u00a0<\/strong>e altri documenti similari, <strong>non sono<\/strong>\u00a0validi ai fini dell&#8217;identificazione delle persona.<\/p>\n<p><strong><a style=\"display: inline-block; padding: 10px 20px; background-color: #4caf50; color: white; text-decoration: none; border-radius: 5px; font-size: 16px;\" href=\"https:\/\/www.traghetti.com\/\">OFFERTE TRAGHETTI<\/a><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Particolare attenzione dovr\u00e0 essere effettuata <strong>ai minori i<\/strong>n quanto anche se sono <strong>neonati<\/strong>\u00a0o con <strong>et\u00e0 inferiore ai 18 anni<\/strong>, dovranno avere il documento d&#8217;identit\u00e0 che verr\u00e0 rilasciato dal proprio comune d&#8217;appartenenza. Per i minori che dovessero viaggiare in Italia e in particolare per l&#8217;estero se non accompagnati da uno o da entrambi i genitori, dovranno essere in possesso dell&#8217;autorizzazione all&#8217;espatrio comprovata sul documento d&#8217;identit\u00e0 \u00a0con l&#8217;indicazione della persona con cui dovr\u00e0 viaggiare. Per i viaggi in Italia, se superiori alle 18 miglia, \u00e8 bene che siano dotati di apposta autorizzazione al viaggio rilasciato dalla questura.<\/p>\n<p>I minori di <strong>16 anni non possono viaggiare da soli<\/strong> sui traghetti e dal 16\u00b0 anno di et\u00e0 fino al 18\u00b0 anno, le compagnie possono richiedere \u00a0una liberatoria per ammettere i ragazzi che viaggiano da soli.<\/p>\n<p>Non prendete alla leggera il problema del documento d&#8217;identit\u00e0 per imbarcarvi sui traghetti e rispettate i tempi previsti di presentazione all&#8217;imbarco!<\/p>\n<p>RIPORTIAMO DI SEGUITO LA NORMATIVA COMPLETA<\/p>\n<p>I documenti necessari per viaggiare sono diversi e vanno distinti in base alla destinazione del viaggio.<\/p>\n<ul>\n<li>In caso di viaggi sul territorio nazionale, \u00e8 sufficiente l&#8217;esibizione di uno dei documenti di identificazione specificamente indicati all&#8217;articolo 35, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 445 del 28 dicembre 2000 (&#8220;Sono equipollenti alla carta di identit\u00e0 il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d&#8217;armi, le tessere di riconoscimento, purch\u00e9 munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un&#8217;amministrazione dello Stato&#8221;).<\/li>\n<li>Nel caso di viaggi in Stati Schengen o in Paesi esteri extra-Schengen, l&#8217;interessato deve sempre essere in possesso di un documento riconosciuto valido per l&#8217;attraversamento delle frontiere.<br \/>\nNel dettaglio i documenti riconosciuti validi per l&#8217;attraversamento delle frontiere sono:<\/li>\n<\/ul>\n<p>a) la carta d&#8217;identit\u00e0 valida per l&#8217;espatrio, cosi come specificamente previsto dall&#8217;articolo 3, del TULPS;<\/p>\n<p>b) il passaporto, rilasciato ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni (ovvero i documenti equipollenti ad esso, quali, ad esempio, il passaporto collettivo, disciplinato dall&#8217;articolo 20 della medesima fonte normativa);<\/p>\n<p>c) diverso documento di viaggio specificamente riconosciuto dallo Stato di destinazione; nel caso dell&#8217;Italia, sono riconducibili a tale ultima categoria le tessere personali di riconoscimento rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.07.1967, n. 851, (ai dipendenti civili dello Stato nonch\u00e9 ai militari, tessere AT\/BT), nonch\u00e9 il c.d. lasciapassare per minore di anni quindici, specificamente previsto dall&#8217;Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d&#8217;Europa, concluso a Parigi il 13 dicembre 1957, vidimato dalle Questure, secondo le disposizioni in materia di passaporto.<\/p>\n<p>Con specifico riguardo alla circolazione nello Spazio dell&#8217;Unione Europea (UE), SEE e in Svizzera (CH), occorre precisare che:<\/p>\n<p>Dalla lettura del Manuale pratico delle guardie di frontiera (c.d. Manuale Schengen) emerge che i cittadini UE, SEE e CH possono circolare nello spazio UE, SEE e CH qualora la loro identit\u00e0 sia stata accertata mediante l&#8217;esibizione della carta d&#8217;identit\u00e0 valida per l&#8217;espatrio, del passaporto (o documento equipollente) ovvero di diverso documento di viaggio specificamente riconosciuto dallo Stato di destinazione (come ad esempio, tessere AT\/BT e lasciapassare per minore di anni quindici).<\/p>\n<p>Sulla stessa linea, sono le indicazioni contenute nella direttiva 2004\/38\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente il diritto dei cittadini dell&#8217;Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; all&#8217;articolo 4, viene, infatti, precisato che il cittadino dell&#8217;UE munito di una carta d&#8217;identit\u00e0 o di un passaporto in corso di validit\u00e0 ha il diritto di lasciare il territorio dello Stato membro per recarsi sul territorio di un altro Stato membro. Tale direttiva \u00e8 stata recepita dall&#8217;Italia con il novellato decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>l documenti d&#8217;identit\u00e0 sono importanti ed essenziali per accedere ai traghetti anche nelle tratte nazionali. 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