DIVIETI DI SBARCO NELLE ISOLE MINORI ITALIANE

CAPRI
Dal 18 aprile 2019 al 3 novembre 2019 e dal 20 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, sono vietati l’afflusso e la circolazione sull’isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri. 2. E’ altresì vietato, nei periodi di cui al comma 1, l’imbarco e l’afflusso dei veicoli a noleggio breve intestati a ditte non operanti sul territorio dell’isola di Capri.
DEROGHE
- Veicoli con targa straniera;
- Veicoli al servizio di disabili.
ISCHIA
Dal 18 aprile 2019 al 31 ottobre 2019 sono vietati l’afflusso e la circolazione nell'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell’Isola.
DEROGHE
- autoveicoli e motoveicoli con targa straniera;
- veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Barano d’Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto Comune;
- veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata con regolare contratto di affitto o per 7 giorni in un albergo situato nel Comune di Casamicciola Terme, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla polizia urbana del
suddetto Comune, limitatamente al periodo dal 18 aprile al 30 giugno 2019 e al periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2019;
- veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, o per 7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla polizia urbana del suddetto Comune.

PROCIDA
Dal 18 aprile 2019 al 30 settembre 2019, sono vietati l’afflusso e la circolazione nell’isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull’isola, anche se risultino cointestati con persone residenti.
DEROGHE
- autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella Regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun Comune della Campania, che possono sbarcare e circolare sull’isola solo per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati;¬- autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell’isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e che possono sbarcare e circolare sull’isola per raggiungere il luogo di destinazione. Per il libero transito sull’isola dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;
- veicoli noleggiati e condotti da persone che hanno la propria residenza nel Comune di Procida;
- veicoli che trasportano invalidi;
autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all’art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;
EOLIE
Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario: dal 1° giugno 2018 al 31 ottobre 2018 divieto per le isole di Alicudi, Panarea e Stromboli;
dal 1° giugno 2018 al 30 settembre 2018 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.
Il divieto assoluto per tutti i veicoli a motore durante tutto l'anno per il porto di Ginostra e l'isola Alicudi.
DEROGHE
A) ALICUDI - GINOSTRA ; Nessuna deroga.
STROMBOLI - PANAREA vietato l'accesso dal 15/06 al 31/10
- per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del Comune di Lipari per l'anno 2017, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;
B) LIPARI - VULCANO.
1 - agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2017, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal Comune; 2 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose; 3 - agli auto veicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo; 4 - ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
C) FILICUDI
agli auto veicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.
Art. 3 Sulle isole anzidette possono affluire i veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.
USTICA
Dal 1° agosto 2018 al 31 agosto 2018 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel Comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.
c) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
f ) veicoli con targa estera, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;
h) veicoli appartenenti a persone che trascorrano almeno sette giorni sull'isola e che possano dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o mediante autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risultino i dati completi del veicolo, del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale), nonché quelli relativi agli esercizi alberghieri e/o extra alberghieri, che dovranno essere esibiti a richiesta degli organi di controllo;
FAVIGNANA
Dal 1° luglio 2019 al 15 settembre 2019 e' vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali e' rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.
Deroghe Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: b) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera; d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta IMU o TARI e del Comune di Favignana, per l'isola di Favignana; e) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso; f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio; h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull'isola e li' stazionino per tutto il periodo del soggiorno; j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di almeno cinque giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno e/o che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in strutture alberghiere o extra alberghiere;
ISOLA DEL GIGLIO
La limitazione per le auto quest’anno riguarderà il periodo che va dal 3 al 23 Agosto 2019 (compresi).
In sostanza, nel periodo estivo, dal 3 al 23 Agosto 2019 (compresi), per portare l’auto o la moto (con targa italiana) sull’isola, non essendo residenti o proprietari di casa, sarà obbligatorio soggiornare almeno 5 giorni e compilare un’autocertificazione (MODULO DA RICHIEDERE AL NOSTRO CALL CENTER), da esibire allo sbarco, da conservare all'interno del veicolo per tutto il periodo del soggiorno, nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i dati del datore dell’alloggio (nome esercizio, località e periodo del soggiorno).

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